Cass. pen. n. 3797 del 16 marzo 1990

Testo massima n. 1


I reati di cui agli artt. 629 e 353 c.p. possono concorrere formalmente. Le due norme infatti hanno diversa obiettività giuridica: la prima tutela il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale; la seconda tutela la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.

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