Cass. pen. n. 7598 del 31 maggio 1990

Testo massima n. 1


Posto che nel delitto di furto titolare del bene giuridico offeso è il detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza la qualità di parte offesa è assunta dalla banca. Infatti, con il contratto di utenza di cassette di sicurezza questa si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto, mentre gli affidanti, per essersi serviti di siffatto contratto e quindi di una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa che realizza condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dagli stessi nella propria abitazione, devono necessariamente dismettere il possesso dei rispettivi beni entrati in rapporto di fatto con la banca presso cui vengono depositati; beni dei quali — ai fini della loro custodia — la banca (che ne risponde ex art. 1829 c.c.) dovrà necessariamente avere, nell'ambito della vigilanza ritenuta necessaria, la disponibilità.

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