Cass. pen. n. 10932 del 4 novembre 1991

Testo massima n. 1


Integra il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 61, n. 7, c.p., la sottrazione di acque pubbliche derivate da pozzi — escavati nei propri terreni senza preventiva autorizzazione ex art. 95, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 — e distribuite a terzi dietro corrispettivo, in assenza di concessione, tramite i propri impianti acquedottistici, a nulla rilevando il fatto che l'imputato non abbia agito in «clandestinità» evitando, cioè, di occultare le modalità o l'entità dello sfruttamento delle acque alle competenti autorità, in quanto «la clandestinità» della condotta di sottrazione di un bene sfugge alla nozione del dolo del reato di furto.

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