Cass. pen. n. 5097 del 7 maggio 1991

Testo massima n. 1


La rinuncia a uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi; con la conseguenza che l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia.

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