Cass. pen. n. 7840 del 24 luglio 1991

Testo massima n. 1


In tema di furto aggravato, l'espressione «mezzo fraudolento», di cui al n. 2 comma primo art. 625 c.p., comprende ogni attività fraudolenta o insidiosa, che sorprenda o soverchi la contraria volontà del detentore della cosa, sicché in esso rientra ogni operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose.

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