Cass. pen. n. 8847 del 5 settembre 1991
Testo massima n. 1
Nel caso di sottrazione di cose depositate presso mense e spogliatoi di un'azienda, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 1, c.p., non potendo i predetti locali essere qualificati come luoghi destinati ad abitazione, trattandosi di locali accessibili ad una pluralità di soggetti, in cui non è ipotizzabile alcun tipo di «attività domestica» e «di abitazione» sia pure precaria e temporanea.
Testo massima n. 2
Nel caso di sottrazione di assegni contenuti nella tasca di un indumento appoggiato su un attaccapanni di un ristorante, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p., sia perché manca alla persona offesa la qualità di viaggiatore e sia perché l'indumento non può essere considerato bagaglio.