Cass. pen. n. 3320 del 23 marzo 1992

Testo massima n. 1


La sottrazione abusiva di energia elettrica mediante rottura del piombo copri morsetti ed innesto all'interno di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato e sia che risulti evitata qualsiasi registrazione dal numeratore, integra compiutamente gli estremi del delitto di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.), atteso che sussistono oltre alla cosa mobile, a cui è equiparata l'energia somministrata dall'Enel e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento, anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale ricadente sull'ente pubblico erogatore dell'energia stessa.

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