Cass. pen. n. 4037 del 3 aprile 1992

Testo massima n. 1


Non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna del primo giudice, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge come conseguenza del proscioglimento per vizio di mente richiesto dall'appellante.

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