Cass. pen. n. 5851 del 15 maggio 1992
Testo massima n. 1
La rinuncia all'impugnazione, essendo un negozio processuale abdicativo e recettizio, determina l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui perviene all'autorità giudiziaria competente, quando provenga dalla persona legittimata e sia effettuata nelle forme di legge. La revoca della rinuncia va, pertanto, intesa come esercizio autonomo del diritto di impugnazione, quando l'atto abbia i richiesti requisiti di ammissibilità, primo fra tutti che non sia decorso il termine per impugnare e quindi il diritto di impugnazione non sia ancora perento.