Cass. pen. n. 7347 del 24 giugno 1992
Testo massima n. 1
In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., per «edificio o altro luogo destinato ad abitazione» deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l'aggravante, la presenza di persone nell'edificio, essendo configurabile l'aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente.