Cass. pen. n. 8042 del 16 luglio 1992

Testo massima n. 1


La circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui all'art. 114 c.p., non può trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell'adesione del singolo al patto sociale, con il che si è al di fuori della figura del concorso di cui all'art. 110 c.p. e, conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante, posto che mediante quest'ultima è stata introdotta una correzione al principio generale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale; principio in forza del quale l'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito è considerato ad un tempo atto proprio e comune a tutti i concorrenti, con l'implicazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorio. Il giudice può pertanto valutare la portata concreta della partecipazione di ciascuno all'associazione, graduando conseguentemente la pena e riconoscendo, eventualmente, le attenuanti generiche, ma non può riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nel reato laddove concorso non c'è.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE