Cass. pen. n. 1099 del 23 giugno 1993

Testo massima n. 1


Avverso l'ordine di carcerazione di cui si deduce l'illegittimità è possibile proporre incidente di esecuzione innanzi al giudice all'uopo competente e non avanti al tribunale di sorveglianza, al quale è attribuita in modo tassativo la trattazione di questioni attinenti all'ordinamento penitenziario o a specifiche questioni. In tal caso il procedimento da seguire è quello fissato nell'art. 666 c.p.p., che prevede anche il ricorso per cassazione.

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