Cass. pen. n. 1342 del 19 maggio 1993
Testo massima n. 1
Il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza approva il provvedimento di ammissione del lavoro all'esterno (nella specie frequenza di un minore di istituto di istruzione) non è suscettibile di ricorso per cassazione. (In motivazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza, analogamente a quanto previsto in tema di approvazione del programma di trattamento, debba limitarsi a restituire il provvedimento all'autorità carceraria con le osservazioni ritenute necessarie, al fine di una nuova formulazione, quando sia dissenziente).