Cass. pen. n. 1515 del 8 giugno 1993
Testo massima n. 1
Il provvedimento, espresso o implicito, emesso dal P.M. ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, è da lui adottato quale organo dell'esecuzione. Ne deriva che, trattandosi di provvedimento promanante da organo non giurisdizionale, pur se incide sulla libertà personale, non ne è consentita l'immediata impugnabilità, ma lo stesso è soggetto al controllo da parte del giudice dell'esecuzione il quale, se richiesto dalla parte interessata, deve pronunciarsi osservando le garanzie giurisdizionali proprie del procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.