Cass. pen. n. 1651 del 5 ottobre 1993
Testo massima n. 1
I provvedimenti in materia di permessi di colloquio ai detenuti, anche quando (trattandosi di detenuti ancora in attesa di giudizio), debbano essere adottati dall'autorità giudiziaria, ai sensi del tuttora vigente art. 18, ottavo comma dell'ordinamento penitenziario, conservano natura amministrativa e non sono comunque assimilabli a provvedimenti inerenti alla libertà personale. Avverso di essi non è pertanto esperibile alcuno dei mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura penale, ivi compreso il ricorso per cassazione.