Cass. pen. n. 1930 del 8 giugno 1993
Testo massima n. 1
Nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127, quinto comma, c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 c.p.p. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullità di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilità dell'eccezione stessa innanzi alla Cassazione.