Cass. pen. n. 1992 del 3 marzo 1993
Testo massima n. 1
In sede di giudizio di rinvio è irrilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Infatti, l'eventuale annullamento della norma denunciata non sarebbe comunque in grado di produrre effetti nel giudizio a quo, non potendo in esso mai porsi in discussione un punto della sentenza in ordine al quale si è già formato il giudicato.