Cass. pen. n. 1992 del 3 marzo 1993

Testo massima n. 1


In sede di giudizio di rinvio è irrilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Infatti, l'eventuale annullamento della norma denunciata non sarebbe comunque in grado di produrre effetti nel giudizio a quo, non potendo in esso mai porsi in discussione un punto della sentenza in ordine al quale si è già formato il giudicato.

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