Cass. pen. n. 2233 del 10 luglio 1993

Testo massima n. 1


Nel caso di procedimento svoltosi davanti al tribunale del riesame, qualora l'indagato non sia stato sentito dal magistrato del luogo ove era detenuto, pur avendone fatto espressa istanza la nullità prevista dall'art. 127, quinto comma, c.p.p., speciale perché contemplata espressamente in relazione a tale situazione, è, tuttavia, una nullità relativa, sanabile ai sensi degli artt. 182 e 183 stesso codice.

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