Cass. pen. n. 2373 del 20 dicembre 1993
Testo massima n. 1
In riferimento alle pronunce della Corte di cassazione, la procedura della correzione degli errori materiali può essere utilizzata per ovviare alla mera discordanza tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua esteriorizzazione od anche, alla mancata cognizione di fatti storici che investano elementi essenziali della decisione. Non può, invece, farsi ricorso alla detta procedura nei casi di errori di giudizio o di errori determinati da sviste materiali, poiché in tali evenienze è necessario utilizzare i mezzi di impugnazione, che non sono consentiti dall'ordinamento processuale nei confronti delle decisioni della Corte. (Fattispecie nella quale dalla S.C. è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 130 c.p.p., tendente alla modifica della decisione precedentemente assunta dal giudice di legittimità).