Cass. pen. n. 291 del 29 marzo 1993
Testo massima n. 1
Per il procedimento di esecuzione, l'art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare l'inammissibilità della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato de plano va, quindi, considerato come abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni previsione normativa.