Cass. pen. n. 7640 del 5 agosto 1993

Testo massima n. 1


L'art. 606, primo comma, lett. e) del nuovo codice di rito, nel prevedere come motivo di ricorso per cassazione la «mancanza o manifesta illogicità della motivazione» solo a condizione che il vizio risulti dal «testo del provvedimento impugnato», ha inteso stabilire un limite unicamente alla deducibilità del vizio stesso e non anche ai poteri di accertamento del giudice di legittimità, che vanno invece desunti dall'oggetto della pronuncia, da emettersi con l'osservanza degli artt. 620, 621 e 623 c.p.p., in base ai quali non solo non è escluso, ma, in alcuni casi, addirittura richiesto l'esame degli atti. Ne consegue che, costituendo il travisamento del fatto vizio di motivazione a mente del richiamato art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., e quindi causa di nullità della sentenza ai sensi degli artt. 546, terzo comma e 125, terzo comma, c.p.p., quando emerge dal testo del provvedimento impugnato consente, per il compiuto accertamento in sede di legittimità, l'esame degli atti.

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