Cass. pen. n. 1176 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Il magistrato di sorveglianza che debba provvedere alla conversione della pena pecuniaria è tenuto, ai sensi dell'art. 678 c.p.p., ad osservare il rito fissato dall'art. 666 stesso codice e, pertanto, deve dare avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia già nominato dall'interessato. L'omissione di tale avviso importa la verificazione di una nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lettera c) e 179, primo comma, ultima parte, c.p.p.