Cass. civ. n. 2541 del 27 giugno 1975

Testo massima n. 1


La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all'interesse del creditore, all'entità della prestazione (dato che questa può bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale) ed all'accettazione del debitore (dato che una penale non è equa solo perché è stata convenuta).

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