Cass. pen. n. 2420 del 12 gennaio 1994

Testo massima n. 1


La nomina del difensore, anziché al fine della presentazione dei motivi, effettuata dall'imputato dinanzi al cancelliere, in una con la dichiarazione di appello contro la sentenza contumaciale, possiede i requisiti del mandato specifico già richiesto dall'art. 2, L. 23 gennaio 1989, n. 22 e di cui all'art. 571 del nuovo codice di rito. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello perché presentato da difensore non munito di mandato specifico).

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