Cass. pen. n. 2760 del 20 gennaio 1994

Testo massima n. 1


In forza degli artt. 547 e 546, terzo comma, c.p.p. la mancanza o la incompletezza del dispositivo non può essere oggetto della procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.; il tutto anche alla stregua di quest'ultima disposizione, secondo la quale può procedersi a rettifica solo quando l'errore non determini la nullità dell'atto.

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