Cass. pen. n. 2883 del 22 agosto 1994

Testo massima n. 1


In caso di totale mancanza, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, dell'indicazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta, costituendo detta mancanza, ai sensi dell'art. 292, comma 2, c.p.p., causa di nullità dell'ordinanza medesima, il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di riesame e davanti al quale la relativa eccezione sia stata formulata, deve annullare il provvedimento impugnato, essendogli inibito integrarlo nella parte che presenta la mancanza summenzionata.

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