Cass. pen. n. 2918 del 22 agosto 1994

Testo massima n. 1


Qualora sia stata proposta opposizione avverso la richiesta di archiviazione, il decreto che dispone quest'ultima, emesso senza l'osservanza del contraddittorio e senza che sia stata adottata neppure in forma implicita la pronuncia di inammissibilità dell'atto di opposizione, è ricorribile per cassazione.

Testo massima n. 2


Anche la produzione di nuovi documenti, allegati all'atto di opposizione, con richiesta di un approfondito esame degli stessi e delle risultanze già acquisite è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione suddetta pur in mancanza di specifici suggerimenti probatori nell'atto stesso.

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