Cass. pen. n. 3181 del 26 agosto 1994
Testo massima n. 1
L'omessa audizione dell'indagato, il quale sia comparso nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, è sanzionata da nullità (artt. 310 e 127, commi 3 e 5, c.p.p.), peraltro a regime cosiddetto «intermedio» (art. 180 stesso codice). Tale nullità, quindi, deve essere dedotta immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto, stante la presenza dell'interessato e del suo difensore all'udienza camerale. Ne consegue che deve considerarsi tardiva l'eccezione sollevata soltanto con il ricorso per cassazione.