Cass. pen. n. 3511 del 29 settembre 1994
Testo massima n. 1
Il giudice delegato per l'espletamento dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, c.p.p. non ha il potere di sindacare il merito del provvedimento di delega. Conseguentemente, il conflitto di competenza che insorga tra giudice delegante e delegato, che contesti i presupposti dell'urgenza e dell'opportunità, va risolto nel senso che a quest'ultimo spetta svolgere l'attività processuale di cui è stato incaricato.