Cass. pen. n. 3580 del 18 agosto 1994

Testo massima n. 1


La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo all'uopo sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (es. arredamento). Ne deriva che sussiste la circostanza aggravante, qualora l'immobile, pur mantenendo questa sua destinazione, diventi indispensabile, per un tempo più o meno breve, come nel caso della sua sottoposizione ad un provvedimento di sequestro.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE