Cass. pen. n. 3674 del 25 agosto 1994

Testo massima n. 1


L'art. 666, comma 7, c.p.p., secondo il quale il ricorso contro l'ordinanza decisoria del procedimento di esecuzione non ha efficacia sospensiva (salvo che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente), è norma eccezionale di stretta applicazione, in quanto derogatoria del principio generale dell'effetto sospensivo delle impugnazioni, fissato dall'art. 588, comma 1, c.p.p. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di inammissibilità adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. esplica l'effetto suo proprio di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla conclusione del giudizio di cassazione.

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