Cass. pen. n. 4644 del 19 gennaio 1994

Testo massima n. 1


A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è da escludere, anche in materia di libertà personale, la deducibilità con il ricorso per cassazione del vizio di travisamento del fatto e, quindi, di ragioni attinenti alla individuazione, alla cernita, alla valutazione dei fatti processuali. Il vizio di motivazione è circoscritto nel nuovo rito alla manifesta illogicità che risulti dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il potere dovere di cognizione della Corte di cassazione è limitato all'esame della struttura logica del documento con esclusione di verifiche degli atti del procedimento.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE