Cass. pen. n. 674 del 11 marzo 1994

Testo massima n. 1


I provvedimenti emessi in materia di permessi e di permessi-premio dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex artt. 30 bis e 30 ter, settimo comma, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sono soggetti ad alcun mezzo di gravame, né appaiono ricorribili ai sensi degli artt. 111 della Costituzione e 568 c.p.p., non essendo la concessione o il diniego dei menzionati permessi annoverabili tra i provvedimenti concernenti la libertà personale, bensì tra quelli che regolano il regime carcerario che hanno natura amministrativa.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE