Cass. pen. n. 674 del 11 marzo 1994
Testo massima n. 1
I provvedimenti emessi in materia di permessi e di permessi-premio dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex artt. 30 bis e 30 ter, settimo comma, L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sono soggetti ad alcun mezzo di gravame, né appaiono ricorribili ai sensi degli artt. 111 della Costituzione e 568 c.p.p., non essendo la concessione o il diniego dei menzionati permessi annoverabili tra i provvedimenti concernenti la libertà personale, bensì tra quelli che regolano il regime carcerario che hanno natura amministrativa.