Cass. pen. n. 7463 del 1 luglio 1994

Testo massima n. 1


Le ordinanze che ammettono (o escludono) la costituzione della parte civile, sia che si contesti la titolarità del diritto, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto o le finalità stesse della costituzione, non sono impugnabili posto che nell'attuale disciplina processuale, come già in quella previgente, è accolto, con la formulazione dell'art. 568, n. 1, c.p.p., il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione né alcuna disposizione di legge prevede l'impugnazione autonoma o con la sentenza di dette ordinanze.

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