Cass. pen. n. 102 del 3 febbraio 1995

Testo massima n. 1


In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e adottate dal giudicante, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell'impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Pertanto, è inammissibile il ricorso col quale il procuratore generale lamenti la concessione della sospensione condizionale della pena malgrado numerosi precedenti penali, peraltro non ostativi a termini di legge stante la prognosi di ravvedimento operata dal giudice.

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