Cass. pen. n. 1235 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1


Qualora alle condizioni di salute pur eccezionalmente gravi si possa far fronte con le necessarie terapie senza dimettere il detenuto dalla casa di custodia viene automaticamente a ripristinarsi l'obbligo del giudice di applicare la custodia cautelare in carcere al soggetto indagato per uno dei reati in relazione ai quali l'art. 275 comma terzo impone siffatta misura.

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