Cass. pen. n. 1343 del 10 febbraio 1995

Testo massima n. 1


In tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi; la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 c.p.p., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale.

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