Cass. pen. n. 3432 del 21 settembre 1995

Testo massima n. 1


L'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p. non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dall'art. 616 c.p.p. Questa, infatti, consegue, unicamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per una delle cause previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE