Cass. pen. n. 3955 del 3 agosto 1995

Testo massima n. 1


L'avviso al difensore per la partecipazione all'udienza, per cui vi è diritto di assistenza difensiva, è dovuto a chi riveste la qualità di difensore nel momento in cui l'udienza è stabilita dall'ufficio giudiziario, e non anche a chi tale qualità acquista successivamente, altrimenti si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, la celebrazione dell'udienza. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui la Suprema Corte ha precisato che, secondo la disposizione dell'art. 666 c.p.p., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678, comma 1, stesso codice, è dovuta la nomina di un difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo, senza che sia imposto un preventivo e diverso avviso di procedimento capace di annoverare tra i propri elementi costitutivi l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, sì che è posto a carico dell'interessato stesso l'onere di avvertire il nominando difensore di fiducia perché possa partecipare all'udienza in camera di consiglio).

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