Cass. pen. n. 4965 del 3 maggio 1995

Testo massima n. 1


L'aggettivo concordante usato dall'art. 192, comma secondo, c.p.p., vuole significare che ciascun indizio deve essere valutato autonomamente, al fine del riconoscimento delle note della certezza e, possibilmente, della gravità, e deve confluire insieme con gli altri in una ricostruzione logica e unitaria del fatto ignoto.

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