Cass. pen. n. 535 del 15 marzo 1995
Testo massima n. 1
L'art. 546, comma 1, lett. b), c.p.p. prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il comma 3 della norma sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. L'incertezza sulla data di nascita riportata nell'intestazione della sentenza, pertanto, non comporta nullità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha provveduto, in presenza della duplice data di nascita dell'imputato riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata, alla eliminazione della data erronea, mediante la correzione dell'errore materiale).