Cass. pen. n. 120 del 18 marzo 1996

Testo massima n. 1


Nel procedimento di prevenzione (come del resto in quello di sorveglianza) non è riconosciuto all'interessato il diritto ad intervenire all'udienza, ma soltanto il diritto ad essere sentito qualora ne faccia richiesta; conseguentemente in tale procedimento, a differenza di quanto accade nel processo di cognizione dibattimentale, la mancata partecipazione del proposto all'udienza per legittimo impedimento può assumere rilievo solo quando lo stesso abbia avanzato la suddetta istanza: in assenza di questa, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'impedimento.

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