Cass. pen. n. 1434 del 4 giugno 1996

Testo massima n. 1


In tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, l'art. 292 comma secondo ter c.p.p. impone espressamente di valutare anche gli elementi a favore dell'indagato, tale valutazione tuttavia va fatta solo nel caso in cui la singola circostanza o il singolo fatto storico assuma o possa assumere una sua rilevanza nell'apparato argomentativo della decisione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il tribunale della libertà, confermando una ordinanza custodiale relativa al reato di detenzione e spaccio di circa 50 Kg. di cocaina, non avesse tenuto in considerazione il fatto che l'indagato era stato prosciolto in altro procedimento per il reato di appartenenza ad una associazione volta allo spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel procedimento relativo all'ordinanza impugnata non veniva neanche ipotizzata l'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico).

Testo massima n. 2


In sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso nei procedimenti de libertate, ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Il vizio di motivazione peraltro è rilevabile esclusivamente ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e) e non anche ai sensi della precedente lett. c).

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