Cass. pen. n. 1876 del 23 maggio 1996

Testo massima n. 1


In materia di misure cautelari personali, in virtù della modifica apportata all'art. 292, comma 2, c.p.p. dall'art. 9, L. 8 agosto 1995, n. 332, il decorso del tempo dalla commissione del reato ha acquisito una rilevanza primaria nella individuazione delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura, e dunque anche il mantenimento di essa. (Nella specie la corte ha annullato l'ordinanza del tribunale nella quale non era stato dato alcun rilievo al fatto che l'episodio criminoso — per cui era stata imposta la custodia in carcere — risaliva al 1987).

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