Cass. pen. n. 2546 del 6 marzo 1996

Testo massima n. 1


In tema di notificazione di atti, la convivenza, in contrasto con le risultanze anagrafiche, non può presumersi in mancanza di un rapporto qualificato di parentela (come quello intercorrente tra coniugi e tra genitori e figli in cui è implicita la nozione di convivenza stabile), tale non essendo quello tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia, la cui presenza in casa del congiunto non è indicativa del rapporto di convivenza anche temporaneo prescritto dall'art. 157, comma 1, c.p.p., in quanto può essere solo occasionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta l'irritualità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al fratello dell'imputato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava abitare in luogo diverso e che la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario non qualificava come convivente del destinatario dell'atto).

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