Cass. pen. n. 2775 del 14 novembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di sequestro preventivo il soggetto che non sia quello a cui la cosa è stata sequestrata e che non abbia diritto alla restituzione della stessa, quand'anche possa assumere qualità di parte offesa, non è legittimato a chiedere il riesame di un provvedimento in positivo della suddetta misura e pertanto non ha diritto a ricevere l'avviso per l'udienza fissata per tale incombente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di una cosa; affermando il suddetto principio la Cassazione ha escluso la legittimazione al riesame di una società titolare di permesso di ricerca, non seguito da concessione).

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