Cass. pen. n. 4073 del 19 aprile 1996
Testo massima n. 1
Legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 c.p. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma 1, c.p., per altro, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 c.p. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi.