Cass. pen. n. 4192 del 22 aprile 1996

Testo massima n. 1


Anche per la celebrazione del giudizio camerale nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p. è necessario, a pena di nullità, notificare all'imputato un formale decreto di citazione e non è sufficiente l'invio di un semplice avviso di fissazione dell'udienza. Le esigenze di semplificazione e di maggiore celerità che caratterizzano il giudizio di appello che si svolge in Camera di consiglio non consentono però di derogare a tale formalità come si evince dal testo dell'art. 601 che prescrive che la celebrazione in Camera di consiglio sia specificata nel decreto di citazione.

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