Cass. pen. n. 5940 del 10 dicembre 1996

Testo massima n. 1


Poiché la partecipazione del condannato all'udienza del tribunale di sorveglianza nella quale si discuta di sua istanza (nella specie, di affidamento in prova al servizio sociale) non è necessaria, in quanto tale partecipazione è prevista solo per il difensore e il pubblico ministero, il suo impedimento assoluto a comparire, quantunque documentato, è irrilevante al fine della legittima celebrazione dell'udienza medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'udienza anche per l'assenza di una preventiva richiesta del condannato di essere sentito personalmente).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE