Cass. pen. n. 6155 del 16 febbraio 1996

Testo massima n. 1


In tema di riesame dei provvedimenti applicativi di una misura cautelare, la mancata trasmissione al tribunale della libertà di uno o più atti tra quelli trasmessi al Gip con la richiesta di emissione della misura non determina automaticamente nessuna nullità processuale ed è irrilevante se la decisione del tribunale prescinde dal contenuto di quell'atto. A tale mancanza può darsi rilievo solo quando abbia in concreto influito sulla correttezza e sulla legittimità della decisione, non essendo ipotizzabile la presunzione che, in assenza di tali atti, si sia necessariamente verificato uno dei casi di cui all'art. 606 c.p.p.

Testo massima n. 2


In tema di riesame dei provvedimenti applicativi di una misura cautelare, la mancata trasmissione al tribunale della libertà di uno o più atti tra quelli trasmessi al Gip con la richiesta di emissione della misura non determina automaticamente nessuna nullità processuale ed è irrilevante se la decisione del tribunale prescinde dal contenuto di quell'atto. A tale mancanza può darsi rilievo solo quando abbia in concreto influito sulla correttezza e sulla legittimità della decisione, non essendo ipotizzabile la presunzione che, in assenza di tali atti, si sia necessariamente verificato uno dei casi di cui all'art. 606 c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE